Super e iperammortamento 2019: siamo alle battute finali?

Per assicurarsi le agevolazioni relative al super e all’iperammortamento, imprese e professionisti (per il solo super ammortamento per i beni materiali tradizionali) dovranno concludere, entro il 31 dicembre 2019, gli investimenti agevolabili oppure ottenere l’accettazione dell’ordine dal venditore e pagare il 20% degli acconti, così da poter godere dell’estensione temporale al 30 giugno 2020, per il super ammortamento, ovvero al 31 dicembre 2020, per l’iperammortamento. Per entrambe le agevolazioni si prospetta una proroga, ma, in base alle anticipazioni, avranno connotati diversi. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, infatti, viene previsto che il Piano Impresa 4.0, di cui super ed iperammortamento fanno parte, sarà rafforzato, ma ci sarà una revisione organica delle misure esistenti, per favorire la più ampia partecipazione delle PMI e anche nell’ottica di uno sviluppo delle politiche sostenibili e green.È iniziato il conto alla rovescia per la fine del super e iperammortamento 2019. Secondo la disciplina attualmente in vigore, infatti, le due agevolazioni scadranno nel 2019. E il loro futuro è un rebus.Nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 (NADEF), approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 settembre 2019, viene previsto che il Piano Impresa 4.0, di cui super ed iperammortamento fanno parte, sarà rafforzato, ma ci sarà una revisione organica delle misure esistenti, per favorire la più ampia partecipazione delle PMI e anche nell’ottica di uno sviluppo delle politiche sostenibili e green.Per super ed iperammortamento si prospetta quindi una proroga (forse non solo annuale), ma, in base alle anticipazioni, avranno connotati diversi. Sarà la legge di Bilancio 2020, di prossima emanazione, a svelare come sarà il loro nuovo assetto.Nell’attesa, imprese e professionisti (per il solo super ammortamento per i beni materiali tradizionali) hanno meno di 3 mesi per approfittare dei benefici nella loro versione attuale.

Super ammortamento 2019

Il superammortamento per i beni materiali tradizionali, dopo la mancata proroga da parte della legge di Bilancio 2019, è stato ripristinato dal 1° aprile 2019 dal decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), che ha confermato l’aliquota della maggiorazione al 30%, fissando però un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili.Consulta il Dossier Decreto CrescitaLa maggiorazione riguarda i beni strumentali materiali nuovi, ossia quei beni di uso durevole, che vengono utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dagli esercenti attività di impresa (o arti e professioni) che hanno il possesso di tali beni a titolo di proprietà o altro diritto reale.Dall’ambito applicativo dell’agevolazione sono esclusi gli investimenti in:- beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;- fabbricati e costruzioni;- beni indicati nella tabella di cui all’allegato 3 alla legge di Stabilità 2016 (ossia: condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti termali e idrotermali; condutture per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile, ferroviario e tranviario, con esclusione delle motrici; aerei completi di equipaggiamento);- veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1 del TUIR, ossia veicoli e altri mezzi di trasporto utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa o usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali. Sono invece agevolabili gli autoveicoli individuati dall’articolo 54, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992 che non sono espressamente richiamati dall’art. 164 del TUIR, quali autobus, trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autotreni, autoveicoli per trasporto specifico, autoveicoli per uso speciale, mezzi di opera.

Iperammortamento 2019

L’iperammortamento è fruibile esclusivamente delle imprese per gli investimenti in beni materiali strumentali nuoviIndustria 4.0 (elencati nell’Allegato A della legge di Bilancio 2017), destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.Per i “nuovi” investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019, in base a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2019 (comma 61), la misura della maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti è pari a:- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.Nessuna maggiorazione, invece, compete sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E/2019 gli investimenti rilevanti ai fini dell’applicazione delle diverse percentuali di maggiorazione, sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero (a determinate condizioni) dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.Pertanto, gli investimenti per i quali entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%, rientrano nella normativa precedente, oggetto di proroga nella legge di Bilancio 2018 e, di conseguenza, oltre ad essere agevolabili nella misura del 150%, non rientrano nel computo degli investimenti complessivi rilevanti ai fini della determinazione delle percentuali di maggiorazione applicabili ai sensi della nuova normativa (dal 170 allo 0 per cento).Le imprese che godono dell’iperammortamento possono fruire del superammortamento per i beni immateriali ricompresi nell’Allegato B alla legge di Bilancio 2017, confermato dalla legge di Bilancio 2019 nella misura del 40%.Detta agevolazione spetta anche nei casi di utilizzo di software e sistemi mediante soluzioni che facciano leva sul cloud computing, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

Date rilevanti

Per avere diritto al super ed iperammortamento così come disciplinati rispettivamente dal decreto Crescita e dalla legge di Bilancio 2019, imprese e professionisti dovranno prestare particolare attenzione alle date rilevanti ai fini delle agevolazioni.Per assicurarsi i benefici, infatti, entro il 31 dicembre 2019, sarà necessario concludere gli investimenti agevolabili oppure ottenere l’accettazione dell’ordine dal venditore e pagare il 20% degli acconti, così da poter godere dell’estensione temporale al 30 giugno 2020, per il super ammortamento per i beni materiali tradizionali, ovvero al 31 dicembre 2020, per l’iperammortamento.

Effettuazione dell’investimento

Super ed iperammortamento 2019, quindi, potranno essere goduti in relazione agli investimenti completati entro il 31 dicembre 2019. Al fine di individuare il momento esatto di effettuazione dell’investimento, occorre fare riferimento all’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (Agenzia delle Entrate, circolare n. 4/E/2017), ai sensi del quale:- per i beni acquisiti sulla base di un contratto di acquisto, vale la data della consegna o spedizione del bene, ovvero, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;- per i beni acquisiti mediante contratto di leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Pertanto, ai fini dell’agevolazione, rileva la data di consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. L’acquisizione in proprietà del bene a seguito di eventuale successivo riscatto non configura un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile;- per i beni acquisiti mediante contratto di appalto, rileva il momento di ultimazione della prestazione, a meno che il contratto non preveda la liquidazione dei corrispettivi a SAL definitivi (ossia, con verifica ed accettazione senza riserve di ciascuno stato di avanzamento lavori, da parte del committente, ex art. 1666 c.c.), nel qual caso rileva il momento della liquidazione di ogni SAL;- per i beni realizzati in economia, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, determinati in base ai suddetti criteri di competenza.Non rilevano i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e – a seguito delle modifiche apportate all’articolo 83 del Tuir dal D.L. n. 244/2016 – per i soggetti, diversi dalle micro imprese così come individuate dall’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.

Estensione temporale

Sarà possibile beneficiare del super ed iperammortamento 2019 anche per investimenti ultimati entro il 30 giugno 2020 (per il super ammortamento per i beni materiali tradizionali) ovvero entro il 31 dicembre 2020 (per l’iperammortamento) nel caso in cui in entro il 31 dicembre 2019 l’ordine venga accettato dal fornitore e sia pagato un acconto almeno pari al 20% del costo del bene.Come specificato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, per i beni acquisiti in proprietà, la verifica del rispetto delle predette condizioni (accettazione dell’ordine da parte del venditore e pagamento di acconti per almeno il 20% entro il 31 dicembre 2019) deve essere effettuata sulla base della documentazione giustificativa (ad esempio, copia dell’ordine, corrispondenza, e-mail, bonifici, ecc.).Nel caso di beni acquistati in leasing con consegna del bene (o esito positivo del collaudo), entro il 31 dicembre 2019 il contratto di leasing deve essere sottoscritto da entrambe le parti e deve essere pagato il maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.Per i contratti di appalto, entro il 31 dicembre 2019 il relativo contratto deve essere sottoscritto da entrambe le parti e dovrà essere effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto.Infine, per i beni realizzati in economia, entro il 31 dicembre 219, devono essere sostenuti costi pari almeno al 20% dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 1° aprile 2019 – 30 giugno 2020 per il super ammortamento ovvero nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2020 per l’iperammortamento.

FONTE: Ipsoa 5 Ottobre 2019