Regime forfetario: da quando operano le nuove condizioni per l’accesso

Nella legge di Bilancio 2020 (art. 88) vengono apportate le seguenti modifiche alla disciplina del regime forfetario:

– reintroduzione della condizione del sostenimento di spese, per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi (fino al 2018 il limite è stato di 5.000 euro) per lavoro accessorio di cui all’art. 70, D.Lgs. n. 276/2003 (disciplina peraltro abrogata dal D.L. n. 25/2017), per lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR (anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi dell’art. 61 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari (art. 60 TUIR).

– previsione di una causa di esclusione relativa ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro;- rilevanza del reddito determinato forfetariamente ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, o del possesso di requisiti reddituali;

– riduzione di un anno del termine di decadenza per l’accertamento per “i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche”;- abolizione delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 17 a 22, legge n. 145/2018, che avevano stabilito l’introduzione, a partire dal 2020, di un regime di imposizione sostitutiva, con applicazione dell’aliquota del 20%, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente avessero conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro.

La finalità dell’intervento

Il modello della flat tax comporta indubbiamente, nella maggior parte dei casi, un abbassamento dell’imposizione, oltre a una rilevante semplificazione degli adempimenti, ma sono state da più parti segnalate le criticità relative: ai rischi connessi al c.d. effetto soglia (che potrebbe contribuire ad incrementare i fenomeni evasivi), alla distorsione della concorrenza derivante dal mancato addebito dell’IVA ai consumatori finali, al disincentivo alla costituzione di società e associazioni professionali (e alla permanenza nelle stesse) e all’acquisto dei beni strumentali, alla disparità di trattamento derivante dalla previsione di un unico limite di ricavi previsto per l’accesso delle imprese che producono beni e per quelle che effettuano servizi e all’assenza dell’obbligo di uscire dal regime con effetto a valere dallo stesso anno nel corso del quale il limite di ricavi o compensi viene superato per oltre il 50% dello stesso.Con l’intervento normativo in esame non è stata, però, affrontata nessuna di queste criticità.Nella relazione illustrativa si afferma che le modifiche che si intende introdurre sono finalizzate a “porre i presupposti per consentire una reale contrapposizione di interessi al fine di contrastare possibili condotte evasive in un’ottica di stimolo al corretto adempimento spontaneo”. Tale locuzione non risulta del tutto chiara ma parrebbe che lo scopo perseguito sia quello di ricondurre l’applicazione del regime in esame alle attività “minime”.Se così è, si tratta, però, di una riforma “a metà”, perché il limite di compensi e ricavi previsto per l’accesso è rimasto inalterato a 65.000 euro, così come resta irrilevante l’utilizzo di beni strumentali.Sono stati, invece, reintrodotti sia il limite riguardante le spese per dipendenti e collaboratori sia la causa di esclusione connessa al conseguimento di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, compresi quelli di pensione, di importo superiore a 30.000 euro.Le nuove condizioni per fruire del regimeQueste ultime appaiono come le novità destinate ad incidere maggiormente sull’applicazione del regime e comporteranno l’esclusione dallo stesso di circa un contribuente su quattro.Al riguardo è sorto immediatamente l’interrogativo se l’Agenzia delle Entrate consentirà o meno di verificare, per la prima volta, il rispetto di tali condizioni nel corso del 2020 anziché del 2019.Si ricorda che la legge di Bilancio 2019 aveva stabilito, nella lettera d) del comma 57 dell’art. 1, legge n. 190/2014, che gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni non possono avvalersi del regime forfetario se contemporaneamente partecipano a società di persone o associazioni professionali di cui all’art. 5 TUIR o posseggono una quota di controllo di una società a responsabilità limitata che esercita un’attività analoga a quella svolta dalla persona fisica.L’Agenzia ha confermato, nella circolare n. 9/E del 2019, che se la partecipazione viene dismessa entro la fine dell’anno precedente è possibile applicare il regime forfetario a decorrere dall’anno successivo.

Questo principio è stato, tuttavia, derogato per l’anno 2019, in considerazione della pubblicazione della legge di Bilancio 2019 nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente, stabilendo che, qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso può comunque “applicare nell’anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativaentro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020”. Ad analoghe conclusioni sono pervenute le risposte ad interpello del 23 aprile 2019, n. 120 e 123.Un’analoga interpretazione sembrerebbe doversi adottare con riguardo alla nuova condizione correlata al sostenimento di spese per dipendenti e collaboratori e alla causa di esclusione prevista in presenza di redditi di lavoro dipendente e assimilati.La legge di Bilancio 2020 dovrebbe, infatti, essere pubblicata a fine anno in Gazzetta ufficiale e i contribuenti non saranno, di conseguenza, in grado di provvedere, entro lo stesso termine, ad adottare i comportamenti necessari per continuare a fruire del regime forfetario (eventuale “licenziamento” di dipendenti e collaboratori e abbandono delle attività produttive di redditi di lavoro dipendente e assimilato che causano il mancato rispetto dei limiti).

FONTE: Ipsoa 12 NOvembre 2019